{"id":777,"date":"2026-04-30T06:14:00","date_gmt":"2026-04-30T06:14:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.techvisory.it\/rassegna-stampa\/?p=777"},"modified":"2026-08-31T06:17:45","modified_gmt":"2026-08-31T06:17:45","slug":"i-paradossi-della-regolazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.techvisory.it\/rassegna-stampa\/i-paradossi-della-regolazione\/","title":{"rendered":"I paradossi della regolazione"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Keynote, CNR di Pisa \u2014 30 aprile 2026<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Internet di cui oggi ricordiamo il 40\u00b0 anniversario del primo collegamento dell\u2019Italia \u00e8 diventata la pi\u00f9 importante infrastruttura del mondo moderno. Il suo successo a partire dagli anni novanta non \u00e8 solo il frutto di una serie di importanti innovazioni tecnologiche. \u00c8 la conseguenza di un disegno politico visionario e ambizioso concepito da Al Gore e da Bill Clinton e perseguito con coerenza da tutte le amministrazioni successive.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rispetto alle promesse iniziali, oggi appaiono in tutta evidenza non solo i benefici ma anche i problemi che la rivoluzione di internet ha prodotto: in termini di controllo sociale, di dipendenza, di sicurezza e di concentrazione della ricchezza. Tuttavia, mentre gli Stati Uniti hanno enormemente beneficiato sul piano geopolitico e commerciale della tecnologia, per quasi quaranta anni l\u2019Europa ha subito l\u2019iniziativa americana e si trova oggi senza un vero presidio tecnologico autonomo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Contrariamente ad una opinione diffusa non \u00e8 stato l\u2019eccesso di regolazione a penalizzare la crescita europea nel settore della tecnologia ma esattamente il contrario. \u00c8 stata l\u2019assenza o l\u2019inefficacia della regolamentazione europea prima della recente approvazione del Digital Services Act e del Digital Markets Act che ha permesso alle piattaforme americane di conquistare il mercato europeo realizzando una concentrazione di potere di mercato senza precedenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I quattro elementi che hanno consentito il predominio americano in Europa sono stati l\u2019accesso senza controllo ai dati personali degli europei che hanno favorito la penetrazione sul mercato degli Hyperscalers della Silicon Valley, l\u2019immunit\u00e0 da responsabilit\u00e0 civili e penali delle piattaforme, la proliferazione di contenuti che creano dipendenza e la dottrina antitrust americana che ha consentito operazioni di concentrazione inammissibili in Europa. Tutti questi fattori hanno decisamente aiutato le Big Tech americane ma l\u2019Europa avrebbe potuto costruire i propri campioni digitali anche in presenza di quei vantaggi americani se avesse avuto un mercato dei capitali integrato, un mercato digitale unico, una cultura aperta a sostenere il rischio imprenditoriale, una capacit\u00e0 avanzata di trasferimento tecnologico e appalti pubblici orientati all\u2019innovazione. In quaranta anni su questi temi l\u2019Europa ha fatto molto poco, la sfida di oggi \u00e8 fare tesoro della esperienza e degli errori del passato ed evitare che all\u2019alba di una nuova rivoluzione: quella dell\u2019Intelligenza Artificiale, l\u2019Europa arrivi impreparata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tutto parte dalla intuizione originaria di Al Gore agli inizi degli anni novanta di diffondere internet promuovendone l\u2019utilizzo commerciale che allora era fortemente avversato dalla National Science Foundation, titolare dell\u2019internet backbone.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gore attribuiva alla rete una funzione civica e internazionale. Nelle sue parole, la Global Information Infrastructure doveva servire ad estendere conoscenza e prosperit\u00e0, rafforzare la partecipazione democratica e rendere pi\u00f9 difficile sopprimere la libert\u00e0 d\u2019espressione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il processo di creazione degli Information Superhighways prese concretezza con la privatizzazione della rete posseduta dalla NSF nel 1995, e il Telecommunications Act del 1996 che smantellava la struttura fisica e regolamentare dei vecchi monopoli delle telecomunicazioni e apriva la strada alle nuove piattaforme della banda larga che potevano agire senza vincoli regolatori.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mentre gli Stati Uniti costruivano un sistema basato sull\u2019autoregolamentazione, l\u2019Europa seguiva una filosofia radicalmente diversa. La Direttiva Europea sulla Protezione dei Dati 95\/46\/CE, adottata nell\u2019ottobre 1995 e divenuta pienamente applicabile il 24 ottobre 1998, all\u2019articolo 25 vietava il trasferimento di dati personali dai paesi membri dell\u2019UE verso qualsiasi paese che non offrisse un livello di protezione \u201cadeguato\u201d. Poich\u00e9 gli Stati Uniti non soddisfacevano tale standard, la prima cosa di cui gli americani si preoccuparono fu quella di fare accettare anche dall\u2019Europa i principi che erano stati stabiliti negli USA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si arriv\u00f2 cos\u00ec nel 2000 alla firma dell\u2019accordo di Safe Harbour con il quale le aziende americane potevano dichiarare la propria conformit\u00e0 a principi di privacy derivati dalla Direttiva europea, e ottenere cos\u00ec il diritto a ricevere dati dall\u2019UE. Le aziende che si autocertificavano venivano inserite in un registro pubblico tenuto dal Dipartimento del Commercio, e gli stati membri dell\u2019UE erano obbligati a riconoscerle come \u201cadeguate\u201d ai sensi della regolamentazione europea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il coordinamento delle autorit\u00e0 nazionali europee per la privacy aveva ripetutamente avvertito, all\u2019epoca, che i principi erano troppo deboli, le eccezioni troppo ampie e l\u2019enforcement troppo dipendente dall\u2019autoregolamentazione. Il difetto pi\u00f9 grave era per\u00f2 di natura strutturale: le leggi sulla sicurezza nazionale americana \u2014 in particolare quelle che autorizzavano la sorveglianza di massa da parte della NSA \u2014 prevalevano su qualsiasi impegno Safe Harbour, rendendo i dati dei cittadini europei accessibili ai servizi di intelligence americani senza alcun rimedio giuridico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019accordo sopravvisse fino al 6 ottobre 2015, quando la Corte di Giustizia dell\u2019UE lo invalid\u00f2 nella sentenza Schrems vs. Facebook Ireland perch\u00e9 le pratiche di sorveglianza di massa americane di cui si erano registrati numerosi esempi erano incompatibili con i diritti fondamentali europei, e i cittadini UE non disponevano di alcun rimedio giurisdizionale effettivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dopo l\u2019invalidazione del Safe Harbour, la Commissione europea e gli Stati Uniti annunciarono il 2 febbraio 2016 un nuovo quadro per i trasferimenti transatlantici, il Privacy Shield, presentato come risposta ai rilievi della Corte. Ma in realt\u00e0 nemmeno questo risolveva i problemi sollevati da Schrems che infatti riformul\u00f2 il reclamo contro Facebook Ireland sostenendo che, anche caduto il Safe Harbour, i trasferimenti verso gli Stati Uniti restavano incompatibili con il diritto UE perch\u00e9 il diritto e le pratiche USA non garantivano una protezione sufficiente contro l\u2019accesso delle autorit\u00e0 pubbliche.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche questa volta la Corte dette ragione a Schrems invalidando il Privacy Shield con la sentenza del 16 luglio 2020.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019ulteriore risposta politica dell\u2019UE fu il Data Privacy Framework del 2023: il 10 luglio 2023 la Commissione adott\u00f2 una nuova decisione di adeguatezza affermando che gli Stati Uniti avevano introdotto garanzie vincolanti per limitare l\u2019accesso dell\u2019intelligence a quanto \u201cnecessario e proporzionato\u201d e un nuovo meccanismo di ricorso per gli interessati europei. In sostanza, Bruxelles tent\u00f2 una terza architettura giuridica per preservare i flussi di dati, mantenendo il modello dell\u2019adeguatezza ma cercando di rispondere ai due difetti che avevano fatto cadere Safe Harbour e Privacy Shield, cio\u00e8 sorveglianza e tutela giurisdizionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In realt\u00e0 Data Privacy Framework non impedisce all\u2019intelligence americana di accedere ai dati personali dei cittadini europei, ma pretende di limitarne l\u2019accesso a quanto \u201cnecessario e proporzionato\u201d per la sicurezza nazionale e di sottoporlo a nuovi meccanismi di controllo e ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La criticit\u00e0 decisiva non \u00e8 solo che i servizi americani possano accedere ai dati, ma che i diritti europei in materia di privacy e protezione dei dati non si trasformano automaticamente in pretese direttamente azionabili contro l\u2019intelligence statunitense davanti a un giudice indipendente negli USA. Questo significa che manca il momento chiave in cui un soggetto esterno e imparziale verifichi se la raccolta sia davvero necessaria, proporzionata e limitata al minimo indispensabile secondo lo standard europeo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per quasi vent\u2019anni \u2014 dalla nascita del web commerciale nel 1995 fino al 2018 \u2014 le imprese americane hanno quindi operato in Europa senza vincoli effettivi sulla raccolta dei dati personali e sulle conseguenti tecniche di profilazione. Le piattaforme hanno utilizzato le proprie condizioni d\u2019uso come base contrattuale, sostenendo che l\u2019utente accettando i termini di servizio acconsentisse implicitamente alla raccolta e al trattamento dei propri dati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati entrato in applicazione il 25 maggio 2018 ha introdotto un cambio di paradigma ma oramai la situazione era compromessa. Il risultato netto di questo percorso \u00e8 che le piattaforme americane hanno costruito il proprio vantaggio competitivo globale \u2014 database di profilazione con miliardi di profili, algoritmi di targeting addestrati su decenni di dati comportamentali, infrastrutture pubblicitarie integrate verticalmente in un periodo in cui non esistevano regole efficaci.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il problema non \u00e8 per\u00f2 solo il vantaggio competitivo derivante dall\u2019accesso ai dati personali degli utenti ma anche il fatto che alle piattaforme \u00e8 stato consentito di utilizzare tecniche manipolatorie per creare dipendenza dai network.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per questo bisogna risalire ad un altro provvedimento varato dal congresso americano La Section 230 del Communications Decency Act, che \u00e8 parte integrante del Telecommunications Act del 1996. Per effetto di questo provvedimento i provider non sarebbero stati considerati \u201ceditori\u201d n\u00e9 \u201cdistributori\u201d del contenuto altrui, dunque non soggetti a responsabilit\u00e0 civile o penale per esso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019effetto fu immediato e trasformativo: le imprese tecnologiche poterono ospitare quantit\u00e0 illimitate di contenuti generati dagli utenti senza il rischio di finire in giudizio per ogni post diffamatorio, contenuto illecito o informazione falsa. I tribunali americani interpretarono la Section 230 in modo sempre pi\u00f9 estensivo, esonerando le piattaforme non solo dalla responsabilit\u00e0 per contenuti terzi, ma anche per le scelte algoritmiche che determinavano quali contenuti amplificare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le piattaforme scoprirono presto che i contenuti emotivamente intensi \u2014 rabbia, paura, indignazione \u2014 generavano il maggiore engagement, e quindi i maggiori ricavi pubblicitari. Dal momento che nessuna norma le obbligava a moderare tale amplificazione, e che l\u2019autoregolamentazione era esattamente il principio che Magaziner aveva codificato nel Framework del 1997, le imprese non solo tollerarono la tossicit\u00e0 ma la ingegnerizzarono deliberatamente nei propri prodotti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando l\u2019UE costru\u00ec il proprio regime di responsabilit\u00e0 delle piattaforme con la Direttiva sul commercio elettronico 2000\/31\/CE \u2014 adottata quattro anni dopo la Section 230 \u2014 scelse un approccio formalmente diverso ma sostanzialmente compatibile con quello americano. La Direttiva esonera i provider di hosting dalla responsabilit\u00e0 purch\u00e9 non siano a conoscenza di contenuti illegali o, una volta venuti a conoscenza, li rimuovano tempestivamente. Non introdusse obblighi proattivi di monitoraggio, non impose trasparenza algoritmica, non riconobbe la distinzione tra contenuto e design della piattaforma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il risultato fu che le imprese americane operarono in Europa sostanzialmente alle stesse condizioni che avevano in patria: protette da responsabilit\u00e0 per contenuti terzi, libere di progettare algoritmi di amplificazione senza obbligo di rendiconto, autorizzate ad autoregolarsi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa convergenza non fu casuale: il diritto europeo si svilupp\u00f2 in parallelo alla Section 230, in un contesto in cui la liberalizzazione del commercio digitale era l\u2019obiettivo condiviso da Washington e Bruxelles, e in cui l\u2019accordo Safe Harbour del 2000 aveva gi\u00e0 stabilito il principio che le imprese americane avrebbero operato in Europa secondo i propri standard interni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019UE inizi\u00f2 a prendere consapevolezza del problema a partire dal 2016-2018, sull\u2019onda dello scandalo Cambridge Analytica, delle accuse di manipolazione elettorale e delle pressioni politiche crescenti sulle piattaforme. Dopo anni di soft law e codici di condotta volontari la Commissione europea cambi\u00f2 strategia e nel dicembre 2020 present\u00f2 il Digital Services Act. Il DSA, entrato pienamente in vigore per le piattaforme molto grandi nel 2023, introduce per la prima volta un sistema di responsabilit\u00e0 basato non sulla singola illiceit\u00e0 del contenuto ma sul rischio sistemico della piattaforma: le imprese devono valutare se la propria architettura, inclusi gli algoritmi di raccomandazione, produca effetti negativi sul discorso civico, sulla sicurezza pubblica, sui minori.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo cambiamento di paradigma ha prodotto una reazione durissima da parte americana. Nel 2024 le imprese tech USA hanno ricevuto dall\u2019UE sanzioni complessive per oltre 3,8 miliardi di euro. La risposta dell\u2019amministrazione Trump \u00e8 stata sistematica: minacce di tariffe, pressioni diplomatiche, visti negati a funzionari europei coinvolti nell\u2019enforcement del DSA, accuse di censura e attacchi all\u2019ordinamento regolatorio europeo definito \u201corwelliano\u201d dal Segretario di Stato Rubio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Solo ora anche negli Stati Uniti, i tribunali stanno iniziando a distinguere tra immunit\u00e0 per il contenuto degli utenti \u2014 che rimane protetta dalla Section 230 \u2014 e responsabilit\u00e0 per la condotta della piattaforma, cio\u00e8 per le scelte progettuali che amplificano contenuti tossici. I giudici dei casi contro Meta, YouTube, Snap e TikTok hanno riconosciuto che funzionalit\u00e0 come lo scroll infinito, la distribuzione algoritmica e i sistemi di reward rientrano nella sfera della condotta e non sono protette dalla Section 230. Questa evoluzione giurisprudenziale americana, combinata con il DSA europeo, configura per la prima volta un doppio fronte di accountability sistemica per le piattaforme, pur muovendo da tradizioni giuridiche profondamente diverse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Veniamo all\u2019ultimo fattore che ha favorito il sostanziale monopolio delle piattaforme americane e che assieme alla insufficiente disponibilit\u00e0 di capitale di rischio in Europa, ha impedito alle imprese tecnologiche europee di crescere fino a rappresentare un rischio sotto il profilo della concorrenza. La differenza nella dottrina antitrust tra Stati Uniti ed Europa \u00e8 uno dei fattori strutturali pi\u00f9 importanti nella spiegazione del perch\u00e9 le grandi imprese tecnologiche siano tutte americane e non europee. Fino agli anni Settanta, il diritto antitrust americano aveva una vocazione strutturalista: le grandi concentrazioni di potere di mercato erano considerate di per s\u00e9 sospette, indipendentemente dall\u2019effetto immediato sui prezzi. Il punto di svolta fu la pubblicazione nel 1978 del libro \u201cThe Antitrust Paradox\u201d del giurista Robert Bork nel quale si sostiene che l\u2019unico obiettivo legittimo del diritto antitrust \u00e8 quello di massimizzare il benessere del consumatore, definito quasi esclusivamente attraverso prezzi, output e efficienza produttiva. Se un\u2019acquisizione o una pratica di mercato non aumenta i prezzi al consumatore nel breve periodo, essa \u00e8 per definizione accettabile, anche se riduce strutturalmente la concorrenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019amministrazione Reagan recep\u00ec questa dottrina in modo organico e l\u2019antitrust americano smise di chiedersi se un\u2019impresa dominante stesse soffocando la concorrenza futura, e si limit\u00f2 a verificare se i prezzi pagati dai consumatori nell\u2019immediato fossero alti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il problema esplose nel settore tecnologico perch\u00e9 i servizi delle grandi piattaforme \u2014 Google Search, Facebook, Gmail, YouTube \u2014 erano formalmente gratuiti per l\u2019utente finale. Il consumer welfare standard, misurato sul prezzo pagato dal consumatore, non rilevava alcun danno: il prezzo era zero. Cos\u00ec Google pot\u00e9 acquisire DoubleClick nel 2008, YouTube nel 2006, Waze nel 2013, Nest nel 2014 \u2014 costruendo un sistema verticalmente integrato \u2014 senza che nessuna autorit\u00e0 americana bloccasse seriamente una singola operazione. Facebook pot\u00e9 acquisire Instagram nel 2012 per 1 miliardo di dollari e WhatsApp nel 2014 per 19 miliardi, eliminando i propri principali concorrenti emergenti senza ricevere opposizione antitrust. Il ragionamento implicito era sempre lo stesso: i consumatori non pagano di pi\u00f9, dunque non c\u2019\u00e8 danno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il diritto europeo della concorrenza muove da presupposti radicalmente diversi. Gli articoli 101 e 102 del TFUE proibiscono rispettivamente accordi anticoncorrenziali e abusi di posizione dominante, e quest\u2019ultimo concetto \u00e8 costruito in modo strutturale: un\u2019impresa dominante ha la responsabilit\u00e0 di non distorcere la concorrenza anche con comportamenti che, se attuati da un\u2019impresa non dominante, sarebbero leciti. La Commissione europea non deve dimostrare che i prezzi al consumatore siano aumentati: \u00e8 sufficiente dimostrare che la condotta dell\u2019impresa dominante esclude o penalizza i concorrenti e rafforza la posizione di mercato. Questo ha consentito all\u2019Europa di multare Google per 8 miliardi di euro in tre procedimenti tra il 2017 e il 2019, di colpire Apple con 1,84 miliardi per le restrizioni nell\u2019App Store, e di avviare procedimenti contro Amazon, Meta e Microsoft.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La combinazione di enforcement antitrust permissivo negli USA e mercato dei capitali europeo frammentato ha prodotto un meccanismo di drenaggio tecnologico dall\u2019Europa verso gli USA. Le imprese tecnologiche americane hanno acquistato sistematicamente le startup europee pi\u00f9 promettenti in fasi pre-IPO, usando la loro enorme liquidit\u00e0 \u2014 generata proprio dal mancato enforcement antitrust in patria \u2014 per operazioni che spesso sfuggivano anche alle soglie di notifica previste dalla normativa UE.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il quadro \u00e8 aggravato da un secondo fattore strutturale europeo: il mercato dei capitali frammentato e le differenze negli ordinamenti giuridici che comportano costi di compliance cumulativi che un\u2019impresa americana non incontra mai all\u2019interno del proprio mercato domestico. Prendendo atto che le tradizionali procedure antitrust \u2014 basate su indagini caso per caso, lunghe anni e con sanzioni irrogate solo ex post \u2014 erano inadeguate per mercati tecnologici in cui il vantaggio competitivo si costruisce in mesi, l\u2019UE ha cambiato approccio con il Digital Markets Act del 2022. Il DMA non aspetta di dimostrare un abuso: designa preventivamente le piattaforme dominanti come \u201cgatekeeper\u201d e impone loro obblighi proattivi \u2014 divieto di self-preferencing, apertura all\u2019interoperabilit\u00e0, obbligo di condivisione dei dati con terzi \u2014 a prescindere da qualsiasi accertamento di danno concreto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La reazione americana \u00e8 stata immediata: la pressione diplomatica dell\u2019amministrazione Trump contro il DSA e il DMA, le accuse di discriminazione verso imprese americane, le minacce di tariffe \u2014 tutto ci\u00f2 configura il conflitto digitale transatlantico non come un\u2019astratta disputa giuridica, ma come uno scontro di sovranit\u00e0 economica in cui il diritto della concorrenza \u00e8 diventato uno strumento di geopolitica tecnologica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come negli anni Novanta con Internet, la rivoluzione dell\u2019IA riproduce oggi lo stesso schema di fondo: gli Stati Uniti costruiscono la tecnologia e il mercato lasciando che il settore privato corra senza vincoli; l\u2019Europa risponde con la regolazione. L\u2019AI Act del 2024 \u00e8 ci\u00f2 che il GDPR \u00e8 stato per i dati personali: un tentativo di fissare standard di sicurezza, trasparenza e accountability prima che il mercato si consolidi in modo irreversibile. Il rischio simmetrico \u00e8 lo stesso: la regolazione arriva quando il vantaggio competitivo americano \u00e8 gi\u00e0 strutturalmente consolidato, e diventa cos\u00ec un ulteriore ostacolo per chi deve recuperare un ritardo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Qui per\u00f2 il parallelo con Internet si ferma. Negli anni Novanta il confronto era bilaterale: USA da un lato, Europa dall\u2019altro, con Washington che dettava le regole del gioco e Bruxelles che cercava di imporre le proprie. Oggi il campo \u00e8 tripolare e la geometria del potere \u00e8 radicalmente diversa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Cina non \u00e8 un attore che subisce la regolazione come l\u2019Europa: ha una strategia nazionale di AI che copre l\u2019intero stack tecnologico \u2014 ricerca di base, semiconduttori, modelli fondazionali, applicazioni verticali, 6G, quantum. Soprattutto, la Cina ha adottato una strategia open source \u2014 con DeepSeek, Qwen, Alibaba e altri \u2014 che ha una funzione geopolitica precisa: abbassare le barriere di accesso alla tecnologia AI per i paesi che vogliono ridurre la dipendenza dagli USA, guadagnare quote di mercato globali e costruire ecosistemi dipendenti dall\u2019infrastruttura cinese. DeepSeek R1 costa 20-30 volte meno dei modelli americani equivalenti, il che lo rende accessibile a startup europee con limitata capacit\u00e0 di spesa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019Europa si trova dunque in un dilemma classico: usare la tecnologia cinese per ridurre la dipendenza americana rischia di creare una dipendenza cinese altrettanto o pi\u00f9 pericolosa. La risposta pi\u00f9 organica e autorevole \u00e8 contenuta nel Rapporto Draghi del settembre 2024, che ha diagnosticato il problema con chiarezza: l\u2019Europa rischia di perdere la sovranit\u00e0 tecnologica non per mancanza di talento ma per mancanza di scala, capitali e coordinamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Draghi raccomanda di aprire i supercomputer pubblici europei a un modello federato pubblico-privato che metta la potenza di calcolo a disposizione delle PMI e delle startup europee per training e fine-tuning dei modelli, cos\u00ec da colmare il divario di accesso all\u2019infrastruttura rispetto agli operatori americani. Propone inoltre una legge ad hoc per armonizzare i requisiti di architettura cloud, coordinare gli acquisti pubblici e creare un quadro unico europeo per il \u201ccomputing capital\u201d accessibile alle imprese innovative. Questo fornirebbe alle startup europee un\u2019alternativa reale ai cloud provider americani \u2014 AWS, Azure, Google Cloud \u2014 che oggi controllano oltre l\u201980% del mercato europeo del cloud.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nell\u2019era dell\u2019Intelligenza Artificiale l\u2019UE possiede vantaggi competitivi reali in settori come manifattura avanzata, farmaceutica, energia, automotive, agroalimentare e servizi finanziari. Per sfruttare questi vantaggi serve un piano che finanzi lo sviluppo di modelli AI specializzati in questi settori, costruiti su dati europei e protetti dall\u2019enforcement antitrust. Per creare valore europeo nell\u2019AI non serve competere frontalmente sui modelli fondazionali generalisti \u2014 dove il vantaggio americano e cinese \u00e8 strutturale \u2014 ma eccellere nelle applicazioni verticali dove i dati, il know-how industriale e la regolazione europea sono un asset. Rispetto al mondo di internet, nell\u2019AI la posta in gioco \u00e8 la competitivit\u00e0 industriale diretta, non solo la protezione dei diritti individuali. Se l\u2019Europa non riuscir\u00e0 a sviluppare il proprio modello di sviluppo della tecnologia AI il rischio \u00e8 che l\u2019industria europea \u2014 manifattura, sanit\u00e0, energia, finanza \u2014 si trovi a usare AI americana o cinese per i propri processi produttivi critici perdendo tutto il vantaggio competitivo che ancora possiede.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Keynote, CNR di Pisa \u2014 30 aprile 2026 Internet di cui oggi ricordiamo il 40\u00b0 anniversario del primo collegamento dell\u2019Italia \u00e8 diventata la pi\u00f9 importante infrastruttura del mondo moderno. 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